Art. 6

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 20 ott 1980
Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.194.244.959.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1980. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1980-31 agosto 1980, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, resta determinato in lire 1.044.689.781.000 e in lire 141.944.482.000, rispettivamente, per i capitoli n. 8316 e n. 8327 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo