Art. 44

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Il pagamento delle spese per retribuzioni al personale supplente docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente nei limiti delle assegnazioni disposte sui fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1032 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1980. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
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