Art. 5
LEGGE 2 aprile 1980, n. 122
In vigore dal 23 apr 1980
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-82, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980.
All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 33 miliardi la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine" e quanto a lire 27 miliardi la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1980
PERTINI
COSSIGA - SIGNORELLO - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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