Art. 3
LEGGE 31 marzo 1980, n. 126
In vigore dal 27 apr 1980
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all' ai limiti stabiliti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - ALTISSIMO - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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