Art. 2

LEGGE 24 marzo 1980, n. 93

In vigore dal 15 apr 1980
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in L. 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà come segue: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente, di lire 27 miliardi, di lire 5.700 milioni, di L. 1.500.000.000, di lire 800 milioni e di L. 3.000.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 108, 281, 284 e 427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di L. 1.950.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979. All'onere relativo all'anno 1980 valutato in complessive L. 40.000.000.000, di cui L. 38.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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