Art. 10
LEGGE 13 marzo 1980, n. 70
In vigore dal 21 mar 1980
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggi dello Stato.
Data a Roma, addì 13 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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