Art. 10

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

In vigore dal 21 mar 1980
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggi dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - ROGNONI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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