Art. 2
In vigore dal 13 mar 1980
La delega conferita al Governo con l'articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - NICOLAZZI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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