Art. 1
In vigore dal 1 mar 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, recante norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo alla dichiarazione di decadenza della società SARA da concessionaria di costruzione di autostrade, con le seguenti modificazioni:
all', al secondo comma, sono soppresse le Parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 1980";
gli articoli 4 e 5 sono soppressi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-29;32#art-1