Art. 2
LEGGE 27 febbraio 1980, n. 38
In vigore dal 23 mag 1984
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1984, N. 116
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Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.
Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.
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