Art. 3
Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori
In vigore dal 11 mar 1980
Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell' e al primo comma, lettera e), dell' della presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-21;28#art-3