Art. 1

In vigore dal 17 feb 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, concernente proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - MORLINO - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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