Art. 1

In vigore dal 16 dic 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All', nel primo comma, le parole: "9.500 milioni", "1.200 milioni" e "2.600 milioni", sono sostituite con le altre: "18.000 milioni", "2.200 milioni" e "3.000 milioni"; nel secondo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni". All'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta". All'articolo 6, nel primo comma, le parole: "13.300 milioni" sono sostituite con le altre: "23.200 milioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1979 PERTINI COSSIGA - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979. — Testo vigente | Portale Normativo