Art. 2

In vigore dal 15 nov 1979
Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, nei limiti di cui all' di detto decreto-legge n. 439 del 1979, come modificato dalla presente legge. Il Banco di Sardegna dovrà restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, già corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-11-12;573#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale. — Testo vigente | Portale Normativo