Art. 2
LEGGE 13 agosto 1979, n. 374
In vigore dal 18 ago 1979
All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti già erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato in complessive lire 1.270.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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