Art. 1

In vigore dal 22 lug 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'INPS della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 con la seguente modificazione: All', primo comma, le parole: 20 luglio 1979 sono sostituite con le seguenti: 31 luglio 1979. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1979-07-20;290#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonche' del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978. — Testo vigente | Portale Normativo