Art. 2

In vigore dal 22 lug 1979
La prima comunicazione di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto, n. 605, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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