Art. 7

In vigore dal 2 apr 1979
Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
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