Art. 1
In vigore dal 1 mar 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, recante proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero, con la seguente modificazione:
Al primo comma dell'articolo unico le parole: "31 dicembre 1979", sono sostituite con le altre: "31 ottobre 1979 nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PASTORINO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-24;61#art-1