Art. 1

In vigore dal 14 feb 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni: All', primo comma, le parole: 20 dicembre 1978, sono sostituite dalle seguenti: 1 febbraio 1979. All'articolo 2 le parole: con le disponibilità esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati, sono sostituite dalle seguenti: a valere sull'autorizzazione di spesa recata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;35#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi. — Testo vigente | Portale Normativo