Art. 2

In vigore dal 17 mar 1979
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PRODI - OSSOLA - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;66#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975. — Testo vigente | Portale Normativo