Art. 2

LEGGE 11 gennaio 1979, n. 13

In vigore dal 8 apr 1983
Le misure dell'indennità giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue: 1) direttore generale di azienda autonoma . . . . . . . . L. 27.200 2) dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) dirigente superiore e primo dirigente. . . . . . . . . L. 19.100
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