Art. 3
In vigore dal 13 gen 1979
Nei confronti degli enti locali a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge finanziaria per l'anno 1979, qualora sia stata trattenuta dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro quota parte della esposizione debitoria al 31 dicembre 1977 posta a carico dello Stato, verrà provveduto al relativo rimborso a cura del Ministero del tesoro.
Tale rimborso non avrà luogo qualora l'ente locale accerti in sede consuntiva un avanzo di gestione per l'anno finanziario 1978.
Storico versioni
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