Convenzione
Art. 8
In vigore dal 27 feb 1979
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, interna o aerea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;943#art-c-8