Art. 80
In vigore dal 29 dic 1983
(Regioni a statuto speciale)
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730))
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Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti. (13)
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, ha disposto (con l', comma 2) che: "A parziale modifica di quanto disposto dall', secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art-80