Art. 54
In vigore dal 1 lug 1981
(Primo piano sanitario nazionale)
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari.
((Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art-54