Art. 40

In vigore dal 28 dic 1978
(Enti di ricerca e relative convenzioni) Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all' della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonchè la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art-40

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