Art. 15

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

In vigore dal 20 gen 1986
(Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali) L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane Organi della unità sanitaria locale sono: 1) l'assemblea generale; 2) il comitato di gestione e il suo presidente; 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione. La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio. Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni. L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per: 1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica; 2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria; 3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50; 4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47; 5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo , fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo. La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo