Art. 1
In vigore dal 8 feb 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;910#art-1