Art. 4
LEGGE 21 dicembre 1978, n. 863
In vigore dal 24 gen 1979
All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - RUFFINI -
PANDOLFI - GULLOTTI -
ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;863#art-4