Art. 4

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 861

In vigore dal 24 gen 1979
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati. Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare. Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile. Le convenzioni già stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza.
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