Art. 8

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 834

In vigore dal 13 gen 1979
Norme finali Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge. All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-05;834#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo