Art. 4

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 787

In vigore dal 29 dic 1978
I piani di risanamento di cui agli articoli 1 e 2, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura la istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675. Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976 n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di quaranta cinque giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le delibere del CIPI di cui al presente articolo, nonchè i piani di risanamento su cui il CIPI non abbia assunto delibera definitiva entro il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma, devono essere inviati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
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