Art. 1
In vigore dal 26 nov 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione:
All', terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto può prorogare a 45 giorni il termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-11-24;738#art-1