Art. 1

In vigore dal 26 nov 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione: All', terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto può prorogare a 45 giorni il termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-11-24;738#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo