Art. 2

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715

In vigore dal 6 dic 1978
Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all' della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonchè, se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.
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