Art. 21
LEGGE 13 novembre 1978, n. 727
In vigore dal 8 dic 1978
Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti , o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.
Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.
La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.
Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.
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