Art. 2
In vigore dal 25 ott 1978
Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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