Art. 6

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali) Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349. L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo il seguente ordine di precedenza e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione: 1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349; 2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97; 3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77; 4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.
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