Art. 5
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457
In vigore dal 20 ago 1978
(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)
Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:
1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
10) un rappresentante del Ministro della difesa;
11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;
14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo , n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo , nonchè le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-08-05;457#art-5