Art. 1
In vigore dal 13 ago 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria, con le seguenti modificazioni:
All':
il primo comma è soppresso;
al secondo comma, sono soppresse le parole: in particolare.
L'articolo 2 è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - SCOTTI - PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-08-04;430#art-1