Art. 1

LEGGE 1 agosto 1978, n. 437

In vigore dal 3 set 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente . Per le categorie di dipendenti indicati nell' della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
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