Art. 5

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

In vigore dal 30 lug 1978
(Inadempimento del conduttore) Salvo quanto previsto dall', il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
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