Art. 25
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392
In vigore dal 30 dic 1998
(Adeguamento del canone)
Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli , escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale.
L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
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