Art. 1
In vigore dal 5 nov 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di trasporto aereo, con il relativo annesso, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Angola, firmato a Roma il 10 aprile 1976.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;629#art-1