Convenzione

Art. 29

Denuncia

In vigore dal 12 ott 1978
. (Denuncia) La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Singapore, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello della denuncia; b) in Italia, con riferimento al reddito imponibile per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo di Singapore Per il Governo italiano HON SUI SEN F. LUCIOLI OTTIERI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo