Art. 3

In vigore dal 26 set 1978
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 211 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1978-07-24;527#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972. — Testo vigente | Portale Normativo