Art. 2

In vigore dal 17 ago 1978
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;400#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. — Testo vigente | Portale Normativo