Convenzione

Art. 21

In vigore dal 17 ago 1978
. 1) Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell'Annesso. 2) Con riserva delle disposizioni dell'. 1 b), l'Annesso forma parte integrante del presente Atto.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-21

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