Art. 17
LEGGE 8 giugno 1978, n. 297
In vigore dal 12 lug 1978
Provvedimenti finanziari
All'onere complessivo di lire 25.500 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, con le somme iscritte al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.
Alla dotazione del capitolo, di cui all' della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante riduzione delle somme che, a titolo di rinnovi, figurano iscritte ai capitoli 1652, 1653, 1654 e 7272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, sulla scorta delle proposte che a tal fine saranno formulate dal Ministro dei trasporti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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