Art. 1
In vigore dal 31 mag 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-24;220#art-1