Accordo
Art. 31
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping delle
sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'.
2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti
contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;278#art-a-31